Art. 2.
(Dichiarazione di volontà).

      1. I cittadini possono esprimere il consenso all'utilizzo del proprio corpo successivamente alla morte per le finalità di cui all'articolo 1. I termini, le forme e i modi del consenso sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi della data di entrata in vigore della presente legge.
      2. I cittadini possono subordinare la manifestazione del consenso di cui al comma 1 alla condizione che i centri di riferimento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 assicurino, al termine dell'utilizzo, la dignitosa sepoltura del corpo e provvedano alle relative spese.

      3. La mancata dichiarazione di volontà è considerata quale dissenso all'utilizzo del proprio corpo successivamente alla morte.
      4. Per i minori di età il consenso di cui al comma 1, è manifestato dai genitori esercenti la potestà nelle forme previste dal medesimo comma 1.

 

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